IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali  per
la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione  della
normativa e delle politiche dell'Unione  europea  ed  in  particolare
l'articolo 33; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - legge di delegazione 2013 - secondo semestre ed
in particolare l'articolo 2; 
  Vista la legge 24  novembre  1981,  n.  689  recante  modifiche  al
sistema penale e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  concernente  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ed in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione  ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  agli  inquinanti  organici
persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
(CLP); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  176,  recante  ratifica  della
convenzione di Rotterdam sulla procedura  del  consenso  informato  a
priori  per  alcuni  prodotti  chimici  e  pesticidi  pericolosi  nel
commercio internazionale, con  allegati,  fatta  a  Rotterdam  il  10
settembre 1998; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e  della  direttiva  2001/60/CE
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2011,  n.  200  recante
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 689/2008  sull'esportazione  ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose; 
  Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR ai sensi  dell'articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  concernente  il
sistema dei controlli ufficiali e relative  linee  di  indirizzo  per
l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e  del
Consiglio   concernente    la    registrazione,    la    valutazione,
l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze  chimiche  (REACH).
(Rep. n. 181/CSR); 
  Ravvisata la necessita' di fornire  disposizioni  per  l'attuazione
del regolamento (CE) n. 649/2012 per quanto concerne in  particolare,
la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni
del citato regolamento e  l'individuazione  delle  misure  necessarie
affinche' esse siano attuate in  applicazione  dell'articolo  28  del
medesimo regolamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 22 dicembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i  Ministri  della  salute,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dello
sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del Ministro  per
gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012,
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di
seguito denominato «regolamento». 
 
                                     NOTE 
 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 33 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  33  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.». 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre  2014,  n.
          154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge di  delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi' recita: 
              «Art.  2  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa   o   in
          regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, per  le  quali  non
          sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  649/2012  del  Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,   del   4    luglio    2012,
          sull'esportazione  ed  importazione  di  sostanze  chimiche
          pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  850/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo  agli
          inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva
          79/117/CEE, pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.  L
          158, e' stato sostituito in base alla rettifica  pubblicata
          nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente
          la registrazione, la  valutazione,  l'autorizzazione  e  la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH)  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo
          alla classificazione, all'etichettatura  e  all'imballaggio
          delle sostanze e delle miscele (CLP)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento
          europeo e  del  consiglio  del  21  ottobre  2009  relativo
          all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che
          abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE  e  91/414/CEE
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  528/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo  alla
          messa a disposizione sul mercato e all'uso dei  biocidi  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167. 
              - La legge 11 luglio 2002,  n.  176,  recante  ratifica
          della convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso
          informato a priori per alcuni prodotti chimici e  pesticidi
          pericolosi  nel  commercio  internazionale,  con  allegati,
          fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2002, n. 186, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,
          recante attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze  pericolose,   e   successive   modificazioni   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997,  n.  58,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,  recante
          attuazione della direttiva  1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura dei  preparati  pericolosi  e  successive
          modificazioni e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          aprile 2003, n. 87, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2011,  n.  200
          recante disciplina sanzionatoria per  la  violazione  delle
          disposizioni   del    regolamento    (CE)    n.    689/2008
          sull'esportazione  ed  importazione  di  sostanze  chimiche
          pericolose  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   5
          dicembre 2011, n. 283 S.O. 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  30
          agosto 1997, n. 202, cosi' recita: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - L'Accordo 29  ottobre  2009,  n.  181/CSR,  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
          e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali  e
          relative  linee   di   indirizzo   per   l'attuazione   del
          regolamento  CE  n.  1907  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente  la  registrazione,  la  valutazione,
          l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze  chimiche
          (REACH), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  dicembre
          2009, n. 285. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          649/2012 si veda nelle note alle premesse.